Regione Lombardia - normativa bus
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24/12/2014

La Regione disciplina il rilascio dell’autorizzazione dei servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, che subentra alla Provincia omonima e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni previste dal presente regolamento.

La Regione stabilisce i requisiti, le condizioni e le procedure per l’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, tra i quali:

Iscrizione al REN,
disponibilità di un parco autobus con anzianità massima non superiore a quindici anni (per parchi con più di 2 unità), i nuovi mezzi immatricolati non possono comunque avere un’età superiore a cinque anni
almeno il 10% da veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria (per parchi con più di 10 unità)
disponibilità di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi
impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell’impresa, in numero non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La Regione istituisce presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità il Registro regionale telematico delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e trasmette annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’elenco delle imprese iscritte nel Registro regionale, con la specificazione del numero di autobus in dotazione.

Le Province provvedono alla costituzione e all’aggiornamento delle sezioni provinciali del registro telematico.

Le verifiche per l’accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti sono effettuate dalla Provincia competente almeno ogni tre anni e, con riferimento al personale impiegato, con cadenza almeno annuale.

Sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le tipologie di infrazioni individuate nel rispetto dei parametri fissati dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 in attuazione dell’art. 3, c. 1, della legge n. 218/2003.

Le Province dispongono la sospensione e procedono a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione con riferimento a specifici casi di infrazione.

E’ individuato un periodo transitorio di 24 mesi entro il quale:
sono iscritte di diritto nel Registro regionale le imprese titolari di almeno una licenza o un’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, a qualsiasi titolo rilasciati dai Comuni, acquisiti antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento e che presentino istanza alla Provincia competente entro il 22 maggio 2015 (90 giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento);
le Province provvedono alla verifica dei requisiti entro 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento;

le imprese devono adeguare il parco autobus alle caratteristiche previste dal regolamento entro il medesimo termine di 24 mesi.

Burl N. 52 - Supplemento del 23 dicembre 2014


LOMBARDIA Regolamento regionale di disciplina dei servizi di noleggio con conducente